Covid-19, le misure a favore delle startup in materia societaria e finanziaria

Questo articolo fa parte di una serie che tratta i temi legali, contrattuali, fiscali che prendono in esame i decreti emessi a seguito dell’emergenza Covid-19 realizzati dallo Studio Legale Portolano Cavallo. In particolare questo articolo è scritto da Antonia Verna e Gaia Accetta. A seguito dell’emergenza Covid-19, il Governo ha emanato una serie di misure volte a sostenere le imprese. La normativa emergenziale (con normativa emergenziale ci si riferisce al “Decreto Cura Italia” – D. L. n. 18, del 17 marzo 2020, la cui conversione in legge è stata approvata in data 24 aprile 2020 da parte della Camera dei deputati, nonché al “Decreto Liquidità” – D. L. n. 23, dell’8 aprile 2020) non prevede una disciplina specifica per le startup, ma si rivolge alle PMI nella cui categoria possono ricondursi anche le startup. Pertanto, le disposizioni riferite alle PMI in materia societaria e finanziaria devo intendersi applicabili anche alle startup, nella misura in cui le startup rispettino i requisiti di volta in volta introdotti dalla nuova normativa. Normativa agevolata in tema di finanziamenti La prima domanda da porsi è se, nel contesto attuale, le startup possono usufruire di meccanismi di favore al fine di procurarsi la liquidità necessaria per portare avanti la propria attività di impresa? La normativa emergenziale si è preoccupata da un lato di introdurre nuove misure per agevolare il rilascio di finanziamenti da parte di banche e istituti di credito, dall’altro di incentivare il finanziamento da parte dei soci. Con riferimento a quest’ultimo punto, è stato previsto che, nel periodo compreso tra il 9 aprile (data di entrata in vigore del Decreto Liquidità) e il 31 dicembre 2020, non troverà applicazione nei confronti delle imprese costituite in forma di S.r.l. (a questo riguardo, la giurisprudenza maggioritaria considera applicabile la disciplina del finanziamento soci prevista dall’articolo 2467 c.c. anche alle S.p.A. aventi delle caratteristiche equiparabili a quelle delle S.r.l. – es. società chiuse e a ristretta compagine sociale -. Di conseguenza, sulla base di questo orientamento giurisprudenziale si potrebbe sostenere che l’agevolazione in esame sia applicabile anche nei confronti di queste specifiche tipologie di S.p.A) il meccanismo di postergazione del rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci, come disciplinato dal codice civile. Di conseguenza, il socio che esegue un finanziamento a favore di una startup, costituita secondo la suddetta forma societaria, in una situazione di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto ovvero in una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento, piuttosto che un finanziamento, potrà concorrere insieme agli altri creditori per il rimborso del proprio credito da parte della società. Per quanto riguarda le misure volte ad agevolare il rilascio di finanziamenti da parte di banche e istituti di credito, le norme di maggiore interesse per le startup sono quelle che prevedono per le PMI, che rispondono a determinati parametri, la possibilità, in primo luogo, di usufruire in modo agevolato delle garanzie concesse dal Fondo di Garanzia e, in secondo luogo, di ricorrere alla garanzia SACE. Fondo di Garanzia per le PMI A partire dal 9 aprile e fino al 31 dicembre 2020, le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 che intendono rivolgersi ad un istituto bancario per richiedere un finanziamento potranno usufruire della garanzia gratuita del Fondo di Garanzia (il “Fondo”) per un importo massimo garantito di 5 milioni di euro e per una durata non superiore a 6 anni. Per favorire le imprese aventi le suddette caratteristiche, è stato disposto un innalzamento delle percentuali di copertura fino al 100% del finanziamento garantito, uno snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo, nonché un’estensione dell’ambito di applicazione soggettivo della normativa in esame, in quanto, a titolo di esempio, potranno ottenere la garanzia del Fondo anche soggetti che alla data della richiesta presentino esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, purché queste non siano anteriori al 31 gennaio 2020. La garanzia del Fondo potrà essere richiesta anche in relazione a operazioni finanziarie perfezionate ed erogate da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, in ogni caso, in data successiva al 31 gennaio 2020. Potranno essere garantiti anche i finanziamenti ottenuti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, a condizione che il nuovo finanziamento superi il debito da rifinanziare di un importo almeno pari al 10%. La tipologia di garanzia a cui presumibilmente ricorreranno le startup sarà quella che prevede una copertura del 100% per finanziamenti di importo non superiore al 25% dei ricavi conseguiti dalla società nel 2019, fino a un massimo di 25.000 euro. (le ulteriori tipologie di copertura che potranno essere rilasciate dal Fondo sono le seguenti: (i) garanzia al 100% (di cui 90% Stato e 10% Confidi) per prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi conseguiti dall’impresa nel 2019, purché i ricavi non superino l’ammontare di 3.2 milioni di euro. Pertanto, tale garanzia potrà applicarsi per finanziamenti non superiori a 800 mila euro; (ii) garanzia all’80% di copertura per i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere; garanzia al 90%, per tutti gli altri finanziamenti. L’importo del finanziamento non potrà superare, in ogni caso, alternativamente: (a) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile (nel caso di imprese costituite a partire dal gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività); (b) il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019; ovvero, (c) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499). Tale garanzia sarà rilasciata dal Fondo automaticamente senza alcuna valutazione del merito di credito, previo rilascio da parte dell’impresa di un’autocertificazione attestante i danni subiti a causa del Covid-19. Sembrerebbe che il finanziamento possa essere ripartito in più tranche e su più banche. Il tasso di interesse applicato dalla banca terrà conto della copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria (secondo le informazioni fornite da Assolombarda, a oggi il tasso di interesse si aggira intorno al 1,80% – 1,90%). Ci siamo chiesti se le startup che nel 2019 non hanno conseguito ricavi potranno beneficiare della suddetta normativa. Da una interpretazione letterale della normativa in questione sembrerebbe potersi dedurre che la risposta sia negativa, visto che uno dei parametri per definire la portata della garanzia è rappresentato dai ricavi del 2019. Ci auguriamo che la disposizione in esame possa essere rivista e chiarita in fase di conversione in legge del Decreto Liquidità (ricordiamo che la normativa emergenziale è stata adottata attraverso lo strumento del decreto-legge. Il disegno di legge della legge di conversione del Decreto Cura Italia è stato approvato dalle Camere il 24 aprile ed è in attesa di essere pubblicato. Il disegno di legge del Decreto Liquidità è in discussione alle Camere. La disposizione in esame sul Fondo di Garanzia è contenuta all’art. 13 del  Decreto Liquidità che ha abrogato l’art. 49 del Decreto Cura Italia il quale conteneva anche disposizioni sull’operatività del Fondo di Garanzia). Garanzia SACE Nel caso in cui le PMI (e quindi anche le startup) abbiano esaurito il plafond garantito dal Fondo di Garanzia per singola impresa, queste potranno usufruire della garanzia SACE. Di conseguenza, il ricorso alla garanzia SACE è possibile solamente in maniera sussidiaria rispetto alla garanzia rilasciata dal Fondo. La garanzia SACE è concessa in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia per finanziamenti alle imprese. Non possono beneficiare della garanzia SACE, le “imprese in difficoltà” come definite ai sensi di determinati Regolamenti UE e quelle che, al 31 gennaio 2020, presentavano posizioni deteriorate. I finanziamenti garantiti possono essere utilizzati per far fronte a costi del personale, capitale circolante e investimenti, purché relativi a stabilimenti in Italia. Sono delineate tre tipologie di copertura, ma prevediamo che le startup, in considerazione delle loro dimensioni, potranno eventualmente ricorrere alla copertura operante nei confronti di imprese con meno di 5 mila dipendenti in Italia e fatturato non superiore a 1,5 miliardi. La garanzia in questo caso è pari al 90% del finanziamento ed è concessa mediante una procedura semplificata rispetto a quella prevista per le altre tipologie di garanzia (nello specifico, le due ulteriori tipologie di copertura prevedono una garanzia pari (i) all’80% dei finanziamenti destinati a imprese con più di 5000 dipendenti in Italia e fatturato compreso tra 1.5 e 5 miliardi; e (ii) al 70% dei finanziamenti per imprese con un fatturato superiore a 5 miliardi). Infine, a tutela di tutte le micro, piccole e medie imprese aventi sede in Italia, che presentino esposizioni debitorie (le esposizioni debitorie non devono essere classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi) al 17 marzo 2020 nei confronti di banche, di intermediari finanziari e di altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia e che autocertifichino il fatto di aver subito in via temporanea delle carenze di liquidità in conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Covid-19, si prevede che: (i) non possano essere revocati le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti, per un periodo compreso tra il 29 febbraio 2020 e il 30 settembre 2020; (ii) siano prorogati fino al 30 settembre 2020 e alle medesime condizioni i prestiti non rateali; (iii) venga sospeso, per un periodo compreso tra il 17 marzo e il 30 settembre 2020, il pagamento delle rate di finanziamenti e dei canoni di leasing. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto delle suddette misure di sostegno potranno essere ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un’apposita sezione del Fondo (con una dotazione pari a 1.730 milioni di euro), che può garantire fino al 33% degli importi prelevati o delle rate prorogate e/o sospese. Agevolazioni in tema di perdite societarie e di gestione Nel contesto attuale è prevedibile che le startup si trovino a fronteggiare non solo il problema di carenza di liquidità, ma anche quello di sottocapitalizzazione ed accumulo di perdite. La normativa del codice civile prevede che nel caso di perdite che superino un terzo del capitale sociale, l’organo gestorio convochi tempestivamente l’assemblea per gli opportuni provvedimenti. Se entro l’anno successivo, la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo del capitale, l’assemblea dovrà ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. Nel caso in cui, a causa della perdita, il capitale risulti ridotto oltre il minimo legale, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la ricapitalizzazione della società o la trasformazione della stessa. Nel caso di startup innovative, il termine per la convocazione dell’assemblea per adottare i provvedimenti necessari a superare le situazioni di sottocapitalizzazione, in ciascuna delle suddette ipotesi, è allungato di un anno. La normativa emergenziale, per contenere il rischio di liquidazione delle imprese, nonché il rischio che l’organo amministrativo sia esposto a responsabilità per gestione non conservativa, ha disposto fino al 31 dicembre 2020: (a) la sospensione degli obblighi previsti dalla disciplina in materia di riduzione del capitale per perdite e riduzione del capitale sotto il minimo legale (per S.p.A. e S.r.l.); (b) l’inoperatività della causa di scioglimento della società per riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale (prevista per le S.p.A., S.a.p.a. e S.r.l. e società cooperative). Questo significa che, se un’impresa nel periodo decorrente dal 9 aprile (data di entrata in vigore del Decreto Liquidità) fino al 31 dicembre 2020 dovesse trovarsi in una delle situazioni previste dalla legge (come sopra enunciate anche per le startup innovative), che richieda per le ingenti perdite sofferte l’immediata ricapitalizzazione o trasformazione della società o in alternativa lo scioglimento della stessa, gli amministratori saranno esonerati dall’adottare uno dei suddetti provvedimenti fino al 31 dicembre 2020, purché i soci siano stati adeguatamente informati. La norma lascia aperti numerosi dubbi interpretativi. In primo luogo, non viene specificato se le perdite debbano essere conseguenti alla situazione di crisi derivante dal Covid-19 o meno: in assenza di un’espressa previsione in merito, la normativa di favore sembrerebbe applicabile a qualsiasi tipologia di perdita verificatasi durante il periodo di riferimento; inoltre, non è chiaro se debbano essere considerate anche quelle perdite maturate precedentemente al 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Liquidità) ovvero, solo quelle maturate successivamente (ossia nel periodo dal 9 aprile al 31 dicembre 2020, come la norma lascerebbe intendere). Infine, un’ulteriore perplessità è relativa al termine (31 dicembre 2020) entro il quale la società dovrà approvare il bilancio al fine di poter beneficiare della misura. Ci si chiede dunque, quale sia il regime applicabile alle società che chiudano l’esercizio sociale successivamente al 31 dicembre 2020, ma che abbiano comunque maturato delle perdite durante l’intervallo menzionato dalla norma. In aggiunta alle disposizioni in tema di copertura perdite, la normativa emergenziale contiene altre norme volte a preservare la continuità aziendale e agevolarne la gestione.  In particolare, in sede di redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, le voci di bilancio potranno essere valutate secondo il principio della continuità d’impresa se la società presentava una regolare prospettiva di continuità alla data del 23 febbraio 2020. In deroga rispetto a quanto previsto dalla disciplina del codice civile, sono state introdotte nuove norme in materia di svolgimento delle assemblee societarie, quali: (i) l’automatica estensione a 180 giorni del termine di approvazione del bilancio senza necessità che l’organo amministrativo deliberi in tal senso; (ii) la possibilità di espressione dei voti in assemblea in via elettronica o per corrispondenza; (iii) l’intervento in assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione senza la necessità che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nel medesimo luogo; e (iv) la possibilità (prevista esclusivamente per le S.r.l.) che l’espressione del voto in assemblea avvenga mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, anche nel caso in cui lo statuto o le disposizioni del codice civile prevedano diversamente. L’impegno del legislatore volto a definire misure che aiutino le imprese (incluse le PMI e, di conseguenza, le startup) a fronteggiare l’attuale emergenza dovuta al Covid-19 è sicuramente apprezzabile; dall’altro lato, però, permangono taluni dubbi sulla applicazione delle suddette misure. Bisognerà aspettare e auspicare che questi dubbi siano risolti in sede di conversione in legge del Decreto Liquidità, il quale contiene la maggior parte delle norme qui citate, sperando anche in un recepimento dei commenti e delle proposte di modifica inviate da parte di numerose associazioni di startup riconosciute a livello nazionale.   Photo by Didier Weemaels on Unsplash

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